Art. 5 Base giuridica del trattamento

Art. 5 Base giuridica del trattamento

1. L’Università è una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm., persegue finalità di interesse generale, opera in regime di diritto amministrativo ed esercita potestà pubbliche. Pertanto, il trattamento di dati personali nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali trova, prevalentemente, il fondamento di liceità nella condizione prevista dall’art. 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE.

2. Il trattamento deve comunque sempre essere necessario al perseguimento dei fini per i quali viene lecitamente effettuato (principio di necessità).

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