Art. 11 Responsabili esterni del trattamento dei dati personali

Art. 11 Responsabili esterni del trattamento dei dati personali

1. É Responsabile esterno del trattamento qualunque soggetto esterno che esegue, in base a un contratto/convenzione o altro atto giuridico, trattamenti di dati personali per conto dell’Università.

2. I Responsabili esterni del trattamento sono nominati con atto giuridico conforme al diritto nazionale e forniscono garanzie ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 28 del Regolamento UE, in particolare per quel che riguarda le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle disposizioni previste dallo stesso Regolamento.

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