Art. 16 Diritti dell’interessato

Art. 16 Diritti dell’interessato

1. L’Università garantisce il rispetto dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE, fatte salve le previsioni di legge.

2. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta indirizzata al Responsabile della struttura competente per la gestione dei dati personali oggetto della richiesta che si avvarrà, ove necessario, della collaborazione del RPD.

3. Il riscontro alla richiesta presentata dall'interessato viene fornito dal Responsabile della struttura dei dati di che trattasi, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 30 giorni dalla data della richiesta, anche nei casi di diniego. Per i casi di particolare e comprovata difficoltà il termine dei 30 giorni può essere esteso fino a 3 mesi, non ulteriormente prorogabili. Di tale proroga viene data informazione all’interessato entro 30 giorni dalla data della richiesta.

4. Il riscontro fornito all’interessato deve essere conciso, trasparente e facilmente accessibile, espresso con linguaggio semplice e chiaro.

5. L’Università agevola, per il tramite dei Responsabili interni o loro referenti, l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, adottando ogni necessaria misura tecnica e organizzativa.

6. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l’interessato.

7. Nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate, eccessive o di carattere ripetitivo, l’Università può addebitare un contributo spese ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti oppure può rifiutare di soddisfare la richiesta, dimostrando il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

8. La modulistica per l’esercizio dei sopra citati diritti è redatta e aggiornata a cura dei Responsabili interni o loro referenti che devono adottare soluzioni organizzative per la gestione delle istanze e possono avvalersi del supporto del RPD.

9. Le richieste di esercizio di diritti da parte degli interessati sono inserite all’interno del Registro dei trattamenti entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del procedimento.

10. Nei casi di trattamenti di dati esternalizzati, il Responsabile esterno è tenuto a collaborare con l’Università.

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