Art. 17 Trattamento di categorie particolari di dati personali
Art. 17 Trattamento di categorie particolari di dati personali1. È vietato trattare dati personali atti a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, fatti salvi i seguenti casi:
a. l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
b. il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, ai sensi dell’art. 21;
c. il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d. il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
e. il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento solo in conformità alle misure di garanzia disposte e adottate con apposito provvedimento dal Garante per la protezione dei dati personali.