Art. 18 Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati

Art. 18 Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati

1. Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, ai sensi dell’art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

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