Art. 19 Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico
Art. 19 Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico1. I limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e per l’esercizio dell’accesso civico restano disciplinati rispettivamente dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
2. Quando il trattamento riguarda categorie particolari di dati personali come elencate all’art. 17, l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.