Art. 22 Comunicazione e diffusione dei dati relativi ad attività di studio e di ricerca
Art. 22 Comunicazione e diffusione dei dati relativi ad attività di studio e di ricerca1. L’Università adotta misure conformi alle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. doc-web 9069637 del 19/12/2018 ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico l’Università può comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione dei dati di cui agli articoli 17 e 18.
3. I dati di cui al precedente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e possono essere trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
4. L’Università può comunicare eventuali informazioni inerenti la produttività scientifica, i riconoscimenti e i fondi acquisiti da singoli, da gruppi o da specifici settori scientifico- disciplinari, anche nell’ambito di procedure di valutazione di richieste di finanziamento o di progetti di ricerca, al fine di:
a) promuovere modelli di programmazione delle attività di ricerca e di allocazione delle risorse secondo meccanismi che consentano di garantire trasparenza nella definizione delle priorità, di valorizzare adeguatamente le capacità dei singoli e dei gruppi e di rispettare i principi di trasparenza ed equità di trattamento;
b) favorire la cooperazione tra singoli e gruppi mediante una precisa conoscenza dei risultati conseguiti, allo scopo di migliorare la capacità di attrarre finanziamenti esterni o di istituire forme di collaborazione strutturata con soggetti terzi;
c) fornire orientamento e sostegno per lo sviluppo di modelli organizzativi di supporto alla ricerca, anche tramite la realizzazione di analisi comparative e la condivisione di buone pratiche.
5. L’Università può comunicare dati personali a soggetti pubblici che abbiano erogato dei finanziamenti per la ricerca, ai fini di rendicontazione e per consentire elaborazioni statistiche.