Art. 23 Diffusione delle valutazioni d’esame
Art. 23 Diffusione delle valutazioni d’esame1. In ottemperanza ai principi di trasparenza cui l’Università si ispira e al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, è consentita la pubblicazione dei dati inerenti alle valutazioni d’esame anche sui siti web dell’Università.
2. La pubblicazione dei dati sui siti web è consentita unicamente mediante la diffusione del numero di matricola dello studente e del voto conseguito, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato e del diritto alla protezione dei dati personali.
3. Le valutazioni sono rese disponibili per un periodo di tempo non superiore a tre mesi.