Art. 24 Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni
Art. 24 Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni1. In ottemperanza ai principi di trasparenza cui l’Università si ispira, è consentita la pubblicazione di esiti di prove concorsuali e selettive, nonché delle relative graduatorie, anche sui siti web dell’Università.
2. La pubblicazione dei dati sui siti web è effettuata nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, mediante la diffusione dei dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità per le quali sono pubblicati.
3. Nel caso di diffusione delle valutazioni sul sito web, tali informazioni sono pubblicate per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.