Art. 25 Trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Art. 25 Trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

1. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.

2. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica è effettuato garantendo il rispetto del principio della minimizzazione dei dati.

3. Ove possibile e senza pregiudicare il raggiungimento delle finalità del trattamento, i dati dovranno essere trattati con misure tecniche che non consentano più di identificare l’interessato.

4. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità secondo i principi stabiliti dall’articolo 5 del Regolamento UE.

5. Il trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica è effettuato nel rispetto delle regole deontologiche in materia approvate dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. La consultazione dei documenti di interesse storico conservati negli archivi dell’Università è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.

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