Art. 26 Trattamento ai fini statistici o di ricerca scientifica
Art. 26 Trattamento ai fini statistici o di ricerca scientifica1. L’Università adotta misure conformi alle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. doc-web 9069637 del 19/12/2018 ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
2. Il trattamento di dati personali ai fini statistici o di ricerca scientifica da parte di chiunque operi all’interno di uffici e strutture dell’Università o per conto della stessa, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né trattati per altri scopi;
b) all’interessato deve essere fornita puntuale informazione relativamente alle finalità statistiche o di ricerca scientifica del trattamento ai sensi dell’art. 15, a meno che questo non richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato e sempre che siano adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche in materia, promosse dal Garante.
3. Fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di categorie particolari di dati personali, quando richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali.