Art. 27 Trattamento ai fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Art. 27 Trattamento ai fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Non è necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sia condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento UE.

2. Il consenso non è altresì necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure vi sia un rischio reale di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il Responsabile scientifico della ricerca adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato. Il progetto di ricerca deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.

3. In caso di esercizio del diritto di rettifica e integrazione dei dati personali da parte dell'interessato, la rettifica e l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della ricerca.

4. Ai fini del trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, si applica quanto disposto dall’art. 110-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.

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