Art. 28 Sicurezza
Art. 28 Sicurezza1. L’Università mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al probabile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivante dal trattamento dei dati personali.
2. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, l’Università tiene conto dei rischi che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. Qualunque perdita e/o furto di dati deve essere tempestivamente segnalato e trattato secondo la procedura di gestione delle violazioni di dati personali di cui all’art. 31.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo sulla sicurezza, si fa rinvio a quanto disposto dai regolamenti di settore.