Art. 34 Trattamento dei dati nelle sedute degli organi collegiali di ateneo

Art. 34 Trattamento dei dati nelle sedute degli organi collegiali di ateneo

1. Nelle sedute degli Organi Collegiali dell’Università il trattamento dei dati avviene in conformità al presente Regolamento e al solo fine delle attività istruttorie dei componenti degli Organi per le finalità deliberative di competenza degli stessi.

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