Art. 36 Efficacia temporale e pubblicità

Art. 36 Efficacia temporale e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo.

2. L’Università provvede a dare pubblicità al presente Regolamento ed alle successive modifiche ed integrazioni mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo.

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