Art. 36 Efficacia temporale e pubblicità
Art. 36 Efficacia temporale e pubblicità1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo.
2. L’Università provvede a dare pubblicità al presente Regolamento ed alle successive modifiche ed integrazioni mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo.