Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Si considera missione l’attività che viene svolta in territorio nazionale o estero, fuori dal Comune dove si trova la sede ordinaria di servizio, ovvero in altra località non coincidente o limitrofa con il Comune della dimora abituale, distante almeno 10 km dal confine comunale. 

2. Di regola, il luogo di partenza della missione è il Comune dove si trova la sede ordinaria di servizio; in alternativa, è ammissibile il Comune dove è stabilita la dimora abituale, purché sia più vicino al luogo di destinazione della missione e non comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, e pertanto, la distanza si computa dal luogo di partenza più vicino. Non si riconosce alcun rimborso se la destinazione della missione coincide con il luogo dove si è stabilita la dimora abituale del soggetto inviato in missione.  

3. Per il personale in congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica o in anno sabbatico, autorizzato a svolgere una missione, il luogo di partenza coincide con la sede presso la quale svolge l’attività di studio o di ricerca (dimora occasionale). Analoga disposizione vale anche per il personale in comando. 

4. Il soggetto inviato in missione, anche per incarichi di più giorni, è tenuto a rientrare giornalmente presso la sede di servizio, ove la missione si svolga in luogo raggiungibile con mezzo di trasporto pubblico ordinario nel tempo di 90 minuti per tratta. Qualora non fosse possibile usufruire dei mezzi ordinari, è consentito l’uso del mezzo proprio per motivi di maggiore economicità ovvero per la presenza di impegni istituzionali in orari non compatibili con l’utilizzo dei mezzi pubblici. In ogni caso, per il raggiungimento della località di missione e per il ritorno in sede il soggetto inviato in missione ha l’obbligo di seguire il percorso più breve, o economicamente più vantaggioso.

8861