Art. 4 Autorizzazione alla missione

Art. 4 Autorizzazione alla missione

1. Tutti i soggetti, per poter svolgere la missione, devono essere preventivamente autorizzati.

2. L’autorizzazione a compiere la missione viene concessa dal Responsabile della Struttura di afferenza o competente per materia (qualora la missione venga svolta da soggetti non strutturati), previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile del budget in ordine alle disponibilità economiche e valutazione dell’attinenza della missione con le finalità per cui i fondi sono stati stanziati, fatte salve le disposizioni contenute nel successivo comma 4.

3. Nello specifico, l’autorizzazione allo svolgimento della missione viene concessa, anche con modalità telematica, a seconda dei casi:

a) dal Magnifico Rettore, per tutte le missioni svolte da soggetti (personale dipendente – docente o tecnico-amministrativo - e parificato) che si recano in missione in rappresentanza dell’Ateneo, ovvero: 

• Prorettore Vicario

• Collaboratori del Rettore per le Aree generali

• Delegati del Rettore per le Aree specifiche

• Referenti del Rettore

• Direttori di Dipartimento

• membri del Nucleo di Valutazione

• membri del Collegio dei Revisori dei conti

• Garante di Ateneo

• membri del Comitato Unico di garanzia

• membri del Presidio della Qualità

• componenti delle Unità di Staff del Rettore

b) dal Direttore di Dipartimento per i Docenti, i Ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici e tutti coloro che sono inseriti nei gruppi di ricerca, afferenti al Dipartimento;

c) dal Direttore Generale per i Dirigenti di Area e Responsabili delle Unità di Staff della Direzione Generale e del Rettore;

d) dal Responsabile di Unità organizzative afferenti, ovvero Dirigente di Area afferente per i Responsabili di Settore e tutto il restante personale tecnico-amministrativo, afferente all’Amministrazione Centrale;

e) dal Dirigente dell’Area o Struttura competente per materia per tutti gli altri soggetti, elencati dettagliatamente nell’articolo precedente, al punto b. Si precisa che, per i membri di commissioni di concorso o esame di Stato o valutazioni comparative, il decreto di nomina per le procedure bandite dall’Università di Trieste integrerà l’autorizzazione alla missione preventivamente richiesta e rilasciata anche dall’Ente di appartenenza.

4. Non sono soggette ad autorizzazione le missioni svolte con mezzi ordinari nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, in ogni caso, previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile del budget, di:

• Rettore 

• Direttore di Dipartimento

• Direttore Generale

5. In caso di spostamenti intrateneo, sedi dello stesso Ateneo (per lo svolgimento di attività lavorativa, adunanze di organi collegiali, gruppi di lavoro, tavoli tecnici e riunioni) è ammissibile un’unica richiesta cumulativa di autorizzazione a compiere la missione per l’intera durata dell’incarico, corredata di un elenco degli orari delle lezioni e/o incontri previsti. 

6. La richiesta di autorizzazione a compiere la missione deve essere compilata ed inviata dall’interessato almeno sette giorni lavorativi prima della partenza. In caso di urgenza, è ammesso l’invio in termini più brevi, ma in ogni caso, prima dell’inizio della missione stessa. 

7. La richiesta deve essere predisposta su apposito modulo scaricabile dal sito Intranet di Ateneo (www.units.it/intra) ovvero con modalità online.

8. La corretta compilazione del modulo di autorizzazione preventiva e di richiesta di rimborso delle spese sostenute sono di esclusiva responsabilità dell’incaricato in missione. L’autorizzazione alla missione non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, qualora non siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento.

9. In tutti i casi di utilizzo di mezzi di trasporto straordinari (mezzo proprio, taxi, mezzi noleggiati), la richiesta motivata è autorizzata dal Dirigente dell’Area/Responsabile della Struttura di afferenza o competente per materia.

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