Art. 6 Durata della missione

Art. 6 Durata della missione

1. L’inizio della missione decorre al massimo dal giorno precedente all’inizio dell’evento (corso, convegno, incontro, riunione, comitato, conferenza, …); la missione termina al massimo il giorno successivo all’evento, salvo destinazioni intercontinentali. 

2. Ai fini del calcolo della durata della missione si considera il tempo compreso tra l’ora di partenza dalla sede di servizio (inteso come territorio del Comune in cui è compresa la sede della struttura di appartenenza) e l’ora di rientro nella medesima sede (Comune dove è ubicata la sede di servizio). E’ ammissibile la partenza o l’arrivo dal luogo di dimora abituale, se questa è più vicina al luogo della missione, e comunque quando non comporti maggiori oneri per l’Ateneo.

3. L’eventuale anticipo/prolungamento della trasferta, prima dell’inizio dell’attività o dopo la conclusione della stessa, dovuto a motivi personali del soggetto interessato, comporterà ugualmente il rimborso delle spese di viaggio. Il rimborso di tali spese è subordinato alla presentazione di una documentazione di supporto dalla quale si evinca l’equiparazione o il minore costo del viaggio. Qualora il viaggio nelle giornate diverse (aggiuntive) dovesse risultare più oneroso, verrà liquidato l’importo di quanto sarebbe costato se il soggetto fosse partito/arrivato nelle giornate di pertinenza. La copertura assicurativa e tutte le spese relative agli ulteriori giorni di permanenza sono a carico dell’interessato.

4. Le attività di durata inferiore alle 4 ore non si configurano come missioni (nella definizione normativa), ma sono in ogni caso degli spostamenti per motivi di servizio e ad essi verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio (si veda anche art. 2 c. 4).

 5. Il rimborso di missioni continuative effettuate sul territorio nazionale, nella medesima località, è corrisposto fino a un massimo di 240 giorni continuativi; tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni all’estero.

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