Art. 7 Spese ammesse al rimborso

Art. 7 Spese ammesse al rimborso

1. Le spese sostenute per le attività fuori sede ammesse a rimborso, giustificate con le modalità di cui al successivo art. 9, sono le seguenti: 

a) Viaggio e trasporto: Le spese di viaggio e trasporto contemplano l'uso di mezzi pubblici di linea o mezzi dell'amministrazione universitaria, o mezzi straordinari, quali il taxi, il mezzo proprio o noleggiato, ivi comprese le spese di parcheggio e di pedaggio debitamente documentate e funzionali all’interesse pubblico di svolgimento della missione.

b) Vitto: Le spese per il vitto riguardano i pasti o le piccole consumazioni sostitutive dei medesimi, nei limiti giornalieri consentiti (tra le piccole consumazioni viene compreso il frigobar – vedasi art. 12 c. 1). 

c) Alloggio: Le spese per l'alloggio possono essere comprensive della prima colazione, dei costi di eventuali prenotazioni e di ogni altro onere accessorio e pertinente.

2. Alle missioni svolte fuori sede:

• con una durata inferiore/uguale alle 6 ore si riconosce solo il rimborso delle spese di viaggio (vedasi artt. 2 c. 4 e 6 c. 4)

• con una durata tra le 6 e le 12 ore si riconosce il rimborso delle spese di viaggio, di un pasto e di tutte le spese minute adeguatamente documentate, previste dal presente Regolamento (art. 8)

• di durata superiore alle 12 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta il rimborso di due pasti giornalieri, delle eventuali spese sostenute per il pernottamento e di tutte le spese minute adeguatamente documentate, previste dal presente Regolamento (art. 8).

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