Art. 8 Trattamento economico e fiscale

Art. 8 Trattamento economico e fiscale

1. Il rimborso dei costi sostenuti è determinato esclusivamente dalla documentazione prodotta dall’interessato. Sono ammesse le seguenti voci (gruppo A):

• Viaggio

• eventuali assicurazioni sulla vita per l’utilizzo del mezzo aereo

• vitto

• alloggio

Inoltre, sono rimborsati altri costi sostenuti per spese minute analiticamente documentati dal dipendente (gruppo B), quali:

• mance, quando sono obbligatorie ed evidenziate all’interno dello scontrino (stampigliate nello scontrino e non aggiunte manualmente)

• commissioni bancarie correlate alle spese in missione

• diritti doganali, qualora connessi a spedizioni di materiale all’estero e non sia stato possibile liquidare l’importo in fattura

• connessioni internet e telefonia, a seguito di dichiarazione di utilizzo per motivi di lavoro

• spese di lavanderia, al bisogno, qualora la missione si protragga per periodi prolungati (maggiori di sette giorni).

 Non sono rimborsabili (gruppo C), in nessun caso:

• polizze per annullamento viaggi

• multe e sanzioni

• omaggi, regali, spese di lusso

• quotidiani, giornali, riviste

• generi alimentari NON immediatamente consumabili (esclusivamente per le missioni giornaliere)

• ogni altra spesa non strettamente riferibile alla missione

 2. I rimborsi dei costi sostenuti per spese di viaggio, vitto, alloggio ed assicurazioni sulla vita per l’utilizzo del mezzo aereo (gruppo A) non sono soggetti a tassazione, a prescindere dall’importo (nel rispetto dei limiti del presente Regolamento). I rimborsi, relativi agli altri costi sostenuti per spese minute, analiticamente documentate (gruppo B), sono in esenzione di imposta fino ad un ammontare giornaliero di euro 15,49 in Italia e euro 25,82 all’estero. Gli eventuali importi eccedenti tali limiti concorrono a formare reddito e verranno assoggettati a tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente in materia. 

3. Nelle allegate tabelle (A1 e A2), che verranno aggiornate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono riportati i limiti massimi per il riconoscimento del rimborso delle spese in Italia e all’estero.

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