Art. 11 Rimborsi dei costi di viaggio
Art. 11 Rimborsi dei costi di viaggio1. Il rimborso dei costi per i viaggi in treno, aereo o mezzi di navigazione avviene nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso per la classe di diritto (ove questa è desumibile dal biglietto ferroviario o dal biglietto aereo), secondo le allegate tabelle (A1 e A2), e comunque in base ai principi di economicità e contenimento dei costi. Viene ammesso il rimborso del biglietto ferroviario per la classe superiore rispetto ai massimali di diritto qualora si documenti la convenienza economica e si usufruisca di tariffe scontate.
2. Oltre al rimborso del biglietto di viaggio, spetta il rimborso dell'eventuale costo sostenuto per:
• supplementi obbligatori
• deposito bagagli
• assicurazioni sulla vita per i viaggi in aereo, dietro presentazione di regolare polizza, nel limite di un massimale corrispondente allo stipendio annuo lordo, comprensivo dell’eventuale indennità di funzione o di altro assegno pensionabile, moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte e invalidità permanente
• spese di parcheggio, nel limite di euro 20,00 giornaliere
• visti obbligatori finalizzati all’ingresso e/o transito in paese straniero
• vaccinazioni obbligatorie
• assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere nei Paesi extra UE, quando obbligatoria, o vivamente consigliata.
3. Vengono rimborsate esclusivamente le spese documentate previa presentazione dei titoli di viaggio originali, debitamente validati, da cui risultino: prezzo, data, classe, luogo di partenza e destinazione.
4. In caso di biglietti ferroviari, di biglietti aerei o di compagnie di navigazione, corredati dalle carte di imbarco, acquistati on line, è necessaria la stampa del biglietto con il qR code (o della prenotazione del volo/navigazione) riportante tutti gli elementi identificativi della persona, della tratta, della data di partenza e del costo. Qualora i biglietti vengano acquistati presso agenzie di viaggio fisiche o portali internet sono rimborsati anche i diritti di agenzia o altro servizio.
5. Qualora, nel corso della missione, si renda necessario l’uso di un mezzo noleggiato, si riconosce il rimborso della fattura di noleggio e l’eventuale costo del carburante, giustificato da scontrino fiscale (o documento commerciale).
6. Il rimborso dei costi sostenuti per il parcheggio a pagamento, sia esso derivante dall’utilizzo del mezzo dell’Amministrazione o del mezzo noleggiato o del mezzo proprio, è consentito, su presentazione di idonea documentazione, nel limite di euro 20,00 giornaliere.