Art. 13 Smarrimento della documentazione di viaggio, vitto e alloggio
Art. 13 Smarrimento della documentazione di viaggio, vitto e alloggio1. In caso di smarrimento delle ricevute/scontrini/documenti commerciali a valenza commerciale dei pasti e del taxi o biglietti di altri mezzi di trasporto pubblici urbani, il rimborso non potrà essere liquidato in nessun caso.
2. In caso di smarrimento o furto dei titoli di viaggio, in luogo degli originali, è ammessa, ai fini del rimborso, la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza dalla quale dovrà essere possibile evincere tutti gli elementi che sarebbero risultati dagli originali smarriti o oggetto di furto (data, ora, percorso o tratta di volo, importo del biglietto).
3. In caso di smarrimento della fattura/ricevuta fiscale/documento commerciale a valenza fiscale relativa al soggiorno, è ammessa la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, e seguenti, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, o di una copia conforme del documento.