Art. 15 Missioni all’estero

Art. 15 Missioni all’estero

1. Per le missioni effettuate all’estero il rimborso delle spese può essere analitico o forfettario, e va comunicato preventivamente in sede di autorizzazione alla missione, nei termini di seguito indicati: a) Rimborso analitico, con presentazione di tutta la documentazione: 

• spese di viaggio

• vitto (tabella A2)

• alloggio

E’ inoltre riconosciuto il rimborso delle spese per:

• mezzi di trasporto pubblico (area urbana ed extraurbana);

• taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia e all’estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni;

• taxi per gli spostamenti nell’area urbana di svolgimento della missione con un limite massimo giornaliero, previsto dalla normativa vigente (euro 25,00)

b) Rimborso forfettario:

• Spese di viaggio (documentate)

• Rimborso di una somma forfettaria per le sole missioni superiori ad un giorno, inclusive del viaggio. La somma deve essere calcolata per ogni 24 ore di missione. (tabella A2).

 Nel caso di rimborso forfettario non si ha diritto ad alcun rimborso per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati nel corso della missione svolta (salvo le spese di viaggio con mezzi extraurbani da e verso la destinazione). Il rimborso forfettario non è ammesso se l’alloggio è a carico dell’Ente di appartenenza, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In caso di prosecuzione della missione per periodi superiori a 12 ore continuative è ammesso il rimborso forfettario di una somma pari alla metà di quella prevista.

2. In caso di missioni all’estero per attività di ricerca o formazione sul campo in zone a rischio geopolitico, sarà obbligatorio compilare il modulo “Sicurezza all’estero” (allegato n. 4 al presente Regolamento), assieme alla richiesta di autorizzazione alla missione (vedi art. 4 c. 7).

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