Art. 16 Anticipazione spese

Art. 16 Anticipazione spese

1. Il personale incaricato ad effettuare una missione in Italia ha facoltà di richiedere un’anticipazione pari al 75% del costo presunto delle spese ammissibili (art. 7 c. 1) dettagliate nell’istanza di richiesta di autorizzazione a compiere la missione (art. 4 c. 7). 

2. Nel caso di missioni effettuate all’estero può essere richiesta un’anticipazione dei soli costi preventivati per le spese di alloggio (rimborso analitico – art. 15 c. 1 lett. a.) oppure l’anticipo delle spese di viaggio e un ammontare non superiore al 75% della somma come determinata dalla tabella A2 (rimborso forfettario – art. 15 c. 1 lett. b.). 

3. La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della missione, salvo casi eccezionali e di urgenza, adeguatamente dimostrati.

4. Coloro che, ottenuta l’anticipazione siano impossibilitati ad effettuare la missione devono comunicarlo tempestivamente agli Uffici liquidatori e provvedere alla restituzione dell’anticipo ricevuto di norma entro 15 giorni lavorativi dalla data prevista per l’inizio della missione.

8861