Art. 17 Rimborso delle spese nei trasferimenti tra sedi universitarie distaccate

Art. 17 Rimborso delle spese nei trasferimenti tra sedi universitarie distaccate

1. In caso di attività di servizio debitamente autorizzata, svolta in due o più sedi universitarie, potranno essere rimborsate le spese per i relativi spostamenti, con il mezzo di trasporto pubblico o col mezzo proprio, secondo i limiti e le regole del presente Regolamento. 

2. Per il rimborso degli eventuali pasti si rimanda alle condizioni stabilite dalla Tabella A1 (allegato n. 1).

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