Art. 18 bis - Presidio della Qualità
Art. 18 bis - Presidio della Qualità1. L’Ateneo al fine di assicurare la qualità del suo sistema, si avvale di un Presidio della Qualità (PQ) nominato dal Rettore secondo criteri, approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, tali che il Presidio della Qualità sia istituito ed organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative, di ricerca e di terza missione dell’Ateneo.
2. Il Presidio della Qualità svolge le funzioni relative alle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ), per promuovere e migliorare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, nonché tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, coerentemente con gli indirizzi degli Organi di Governo dell’Ateneo, della Politica di Ateneo per la Qualità e delle linee guida dell’ANVUR.
3. Il Presidio della Qualità è costituito da una componente accademica e da una componente tecnico-amministrativa, entrambe con elevate dotate di competenze e provata esperienza nell’AQ a livello di sistema, di didattica, di ricerca o di terza missione, nonché, da una rappresentanza degli studenti per gli aspetti relativi all’AQ della didattica, designata dal Consiglio degli Studenti. La scelta dei componenti del Presidio della Qualità avviene, ove possibile, nel rispetto del principio della parità di genere.
4. Il Presidio della Qualità è coordinato da un Presidente, docente di ruolo dell’Ateneo, in possesso di elevate competenze e provata esperienza in materia di Sistemi di Assicurazione della Qualità, nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente rappresenta il Presidio della Qualità e ne dirige i lavori.
5. L’incarico di componente del Presidio della Qualità è incompatibile con quello di componente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
6. Il mandato di componente del Presidio della Qualità per la componente accademica e per quella tecnico-amministrativa dura tre anni ed è rinnovabile; il mandato delle rappresentanze degli studenti dura due anni ed è rinnovabile.
7. L’Università assicura al Presidio della Qualità l’autonomia operativa e l’accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
8. Il curriculum dei componenti del Presidio della Qualità è pubblicato sul sito web di Ateneo.
9. Le modalità̀ di funzionamento del Presidio della Qualità sono disciplinate da apposito Regolamento.