Art. 4 - Obblighi in materia di salute e sicurezza
Art. 4 - Obblighi in materia di salute e sicurezza1) Prima di prendere servizio, il personale che opererà presso la Piattaforma di Stabulazione deve leggere e sottoscrivere la documentazione informativa in tema di salute e sicurezza predisposta dal DSV.
2) Il Datore di Lavoro del personale impiegato deve aver ottemperato alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi presenti all’interno dell’area di lavoro.
3) Il personale in servizio presso lo Stabulario ed il Punto Sperimentale deve aver ricevuto dal proprio Datore di Lavoro una formazione specifica ed adeguata in materia di salute e sicurezza come previsto dal D.lgs. 81/2008 Art.37 e s.m.i., con particolare attenzione ai rischi connessi all’attività condotta in uno stabilimento di allevamento ed utilizzo di animali da laboratorio.
4) Il personale in servizio presso la Piattaforma di Stabulazione deve possedere una formazione generale ed una specifica in relazione al livello di rischio secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
5) Il Preposto, quale responsabile del progetto per il quale degli utenti svolgono attività presso la Piattaforma di Stabulazione, verifica e vigila affinché il personale coinvolto nel progetto sia sottoposto a sorveglianza sanitaria, abbia ricevuto la formazione di cui al comma precedente e utilizzi correttamente i DPI previsti per le attività specifiche.
6) Ai fini della salute e sicurezza di tutto il personale operante all’interno dello Stabulario e del Punto Sperimentale, è fatto divieto di introdurre qualsiasi sostanza o materiale non preventivamente valutato e autorizzato dal responsabile dello stabulario.
7) Il RTGS è manlevato da qualsivoglia responsabilità per incidenti o danni derivanti dal mancato rispetto delle procedure o dei regolamenti interni da parte degli utenti della struttura.