CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 8861

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione degli articoli 11 ss. d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell’articolo 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’articolo 6 legge 30 dicembre 2010 n. 240, disciplina i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo.

2. Il presente Regolamento si applica anche ai professori e ai ricercatori dell’area medica, convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Regionale o Nazionale, per i quali trovano, inoltre, applicazione gli appositi protocolli stipulati con le Strutture medesime.

3. Non rientra nella disciplina del presente Regolamento l’utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l’Ateneo.

4. Lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche se debitamente autorizzato, non giustifica, di per sé, l’eventuale mancato assolvimento dei compiti istituzionali da parte del personale docente.

5. Non rientrano nell’area applicativa del presente Regolamento le attività riconducibili a progetti di carattere istituzionale dell’Ateneo, né le attività svolte per conto di terzi, nel rispetto del relativo Regolamento. Esula, altresì, dalla sfera applicativa del presente Regolamento la partecipazione a commissioni di concorso presso Università italiane, in quanto attività rientrante nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori.

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Articolo 2 – Definizioni

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

  • per incarico/attività extraistituzionale à qualunque incarico/attività, anche occasionale o non retribuito/a, non compreso/a nei compiti e nei doveri istituzionali, svolto/a per conto di soggetti pubblici o privati diversi dall’Ateneo;
  • per docenti à i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, dipendenti dell'Ateneo;
  • per committente à il soggetto, diverso dall’Ateneo, che conferisce l’incarico extraistituzionale;
  • per attività occasionaleàl’attività avente carattere episodico e che non richiede un impegno continuativo ed abituale.
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Articolo 3 – Attività incompatibili con lo status di docente universitario

Articolo 3 – Attività incompatibili con lo status di docente universitario

1. Fatto salvo quanto previsto dai Capi successivi con specifico riguardo ai diversi regimi di impegno, ai docenti, sia a tempo pieno, sia a tempo definito, è vietato:

a)    esercitare il commercio o l’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e del d.m. 10 agosto 2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, purché nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità definite con apposito Regolamento di Ateneo;

b)    assumere cariche o partecipare, in qualità di socio, a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici), con l’esclusione dei casi in cui la responsabilità di socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società stessa;

c)    assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico, di direttore generale o di amministratore delegato, nonché ogni altro incarico di natura gestionale in società di capitali aventi fini di lucro (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata unipersonale). È fatta salva la possibilità,nell’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di rivestire il ruolo di amministratore o di presidente di società o altri enti con scopo di lucro, purché in assenza di poteri gestori;

d)    instaurare altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati diversi dall’Ateneo, fatte salve le casistiche contemplate dagli articoli 13 e 14 d.P.R. n. 382 del 1980, dall’articolo 6 comma 12 legge n. 240 del 2010 e dall’articolo 7, commi 1 e 2, legge n. 240 del 2010;

e)    esercitare attività artigianale o agricola di tipo imprenditoriale.

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Articolo 4 – Conflitto di interessi e divieto di concorrenza

Articolo 4 – Conflitto di interessi e divieto di concorrenza

1. I docenti, indipendentemente dal regime d’impegno prescelto, non possono assumere incarichi suscettibili di determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ateneo.

2. In particolare, è vietato:

a)    svolgere attività formativa, didattica, di assistenza o supporto, finalizzata alla preparazione e al superamento di esami universitari e alla redazione di tesi di laurea, per conto di società, enti od organismi esterni all’Ateneo che prestino servizi a pagamento agli studenti;

b)    assumere incarichi di patrocinio, di assistenza legale o consulenza in favore di controparti dell’Ateneo in sede giudiziale o stragiudiziale. 

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, può individuare altre categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, non sono consentiti, poiché giudicati in contrasto con il divieto di conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza di cui al presente articolo. Tali determinazioni vengono rese note al personale docente tramite apposita circolare e assumono efficacia cogente dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione della circolare medesima all’Albo ufficiale di Ateneo.

4. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l’Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall’interessato al Rettore, il quale, previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza, valuta la situazione in concreto e fornisce riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more delle determinazioni del Rettore, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell’attività oggetto di segnalazione. Qualora il Rettore non confermi la sussistenza del conflitto di interessi entro il termine previsto, l’attività si intende legittimamente esercitabile.

5. In caso di segnalazioni pervenute da soggetto terzo, il Rettore, sentiti l’interessato e il Direttore del Dipartimento di afferenza, assume le proprie determinazioni entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione.

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