Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione
Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione degli articoli 11 ss. d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell’articolo 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’articolo 6 legge 30 dicembre 2010 n. 240, disciplina i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai professori e ai ricercatori dell’area medica, convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Regionale o Nazionale, per i quali trovano, inoltre, applicazione gli appositi protocolli stipulati con le Strutture medesime.
3. Non rientra nella disciplina del presente Regolamento l’utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l’Ateneo.
4. Lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche se debitamente autorizzato, non giustifica, di per sé, l’eventuale mancato assolvimento dei compiti istituzionali da parte del personale docente.
5. Non rientrano nell’area applicativa del presente Regolamento le attività riconducibili a progetti di carattere istituzionale dell’Ateneo, né le attività svolte per conto di terzi, nel rispetto del relativo Regolamento. Esula, altresì, dalla sfera applicativa del presente Regolamento la partecipazione a commissioni di concorso presso Università italiane, in quanto attività rientrante nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori.