Articolo 2 – Definizioni
Articolo 2 – Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
- per incarico/attività extraistituzionale à qualunque incarico/attività, anche occasionale o non retribuito/a, non compreso/a nei compiti e nei doveri istituzionali, svolto/a per conto di soggetti pubblici o privati diversi dall’Ateneo;
- per docenti à i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, dipendenti dell'Ateneo;
- per committente à il soggetto, diverso dall’Ateneo, che conferisce l’incarico extraistituzionale;
- per attività occasionaleàl’attività avente carattere episodico e che non richiede un impegno continuativo ed abituale.