Articolo 2 – Definizioni

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

  • per incarico/attività extraistituzionale à qualunque incarico/attività, anche occasionale o non retribuito/a, non compreso/a nei compiti e nei doveri istituzionali, svolto/a per conto di soggetti pubblici o privati diversi dall’Ateneo;
  • per docenti à i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, dipendenti dell'Ateneo;
  • per committente à il soggetto, diverso dall’Ateneo, che conferisce l’incarico extraistituzionale;
  • per attività occasionaleàl’attività avente carattere episodico e che non richiede un impegno continuativo ed abituale.
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