CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO 8861

Articolo 5 – Attività incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno

Articolo 5 – Attività incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno

1.   Fermo quanto previsto dall’articolo 3, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, non possono:

  • svolgere attività libero-professionale, fatta salva l’attività assistenziale intra-moenia prevista per i professori e i ricercatori dell’area medica, nel rispetto della normativa di settore;
  • partecipare, in qualità di socio, a società tra professionisti o a società professionali ai sensi del d.m. 8 febbraio 2013 n. 34, fatto salvo quanto ivi previsto all’articolo 6 comma 3.
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Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione

Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione

1. Ai sensi dell’articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, rilasciata nel rispetto delle regole e dei criteri enunciati dagli articoli da 7 a 9 del presente Regolamento, le seguenti attività:

a)    funzioni didattiche;

b)    funzioni di ricerca;

c)    compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;

d)    incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro.

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Articolo 7 – Funzioni didattiche

Articolo 7 – Funzioni didattiche

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno possono, previa autorizzazione, ricevere, da soggetti pubblici o privati diversi dall’Ateneo, l’incarico di svolgere funzioni didattiche, anche con retribuzione, nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello, di corsi professionalizzanti e di formazione continua istituiti presso università o enti pubblici o privati, anche stranieri. Ai fini del presente Regolamento, per funzioni didattiche si intendono gli incarichi didattici, anche non retribuiti, configurabili come insegnamenti o moduli d’insegnamento nell’ambito dei corsi indicati al periodo precedente. 

2. L’autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei seguenti criteri e delle seguenti soglie:

  • quanto ai professori di I e II fascia e ai ricercatori di ruolo: massimo 60 ore di didattica frontale per anno accademico;
  • quanto ai ricercatori a tempo determinato ex articolo 24 comma 3 lett. b) legge n. 240 del 2010: massimo 30 ore di didattica frontale per anno accademico;
  • quanto ai ricercatori a tempo determinato ex articolo 24 comma 3 lett. a) legge n. 240 del 2010: massimo 15 ore di didattica frontale per anno accademico. 

3. In caso di reiterazione di funzioni didattiche svolte presso lo stesso ente per più di tre anni consecutivi, l’autorizzazione rettorale viene concessa previo parere positivo del Senato Accademico.

4. Il rilascio dell’autorizzazione ai ricercatori di ruolo è subordinata al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 legge n. 240 del 2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato.

5. Esulano dalle funzioni didattiche disciplinate dal presente Regolamento le attività didattiche svolte nell’ambito di corsi inter-ateneo, le quali rientrano tra i compiti istituzionali del personale docente, anche in caso di formale attribuzione da parte dell’ateneo consorziato.

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Articolo 8 – Funzioni di ricerca

Articolo 8 – Funzioni di ricerca

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono assumere e svolgere funzioni di ricerca, anche con retribuzione, presso enti pubblici o privati, diversi dall’Ateneo.

2. Ai fini del presente Regolamento, integrano funzioni di ricerca i ruoli, comportanti responsabilità di gestione di fondi e/o di persone, assunti nell’ambito di progetti e/o programmi di ricerca facenti capo a enti pubblici o privati, diversi dall’Ateneo.

3. Non rientrano nell’ambito applicativo del presente articolo le collaborazioni scientifiche e le consulenze scientifiche disciplinate dall’articolo 20.

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Articolo 9 – Compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi

Articolo 9 – Compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono:

a)         ricevere incarichi intesi allo svolgimento, senza vincolo di subordinazione, di ruoli istituzionali o gestionali presso enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro;

a-bis) possono altresì assumere incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché' siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;

b)         rivestire incarichi presso enti od organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall’articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;

c)         partecipare a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché svolgere attività per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché tali incarichi vengano loro attribuiti in quanto esperti nel proprio campo disciplinare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 relativamente alle attività di consulenza, valutazione, referaggio ed editoriali;

d)         svolgere incarichi istituzionali o gestionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, salvo quanto disposto dall’articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;

e)         svolgere incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché tali incarichi risultino riconducibili alla figura dell’amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi della normativa di settore;

f)         svolgere incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi o fondazioni partecipati o controllati dall’Ateneo, a prescindere dal regime di convenzione con l’Università di Trieste, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall’Ateneo; nel caso in cui detta proposta sia avanzata dall’Ateneo, la prescritta autorizzazione avviene contestualmente alla designazione e, dunque, l’interessato non è tenuto a presentare richiesta ai sensi del Capo IV;

g)         rivestire la carica di revisore dei conti, di componente del collegio sindacale o di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;

h)         ricevere l’incarico di componente di nuclei di valutazione e Organismi Interni di Valutazione (OIV);

i)          ricevere l’incarico di arbitro o di componente, a qualsiasi titolo, di collegi arbitrali;

l)          ricevere incarichi di collaudo svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

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Articolo 10 – Centro di interessi prevalente

Articolo 10 – Centro di interessi prevalente

1. I docenti in regime d’impegno a tempo pieno non possono, comunque, svolgere attività extraistituzionali che, considerate singolarmente o cumulativamente, configurino un centro di interesse prevalente, in termini di impegno temporale, rispetto all’attività istituzionale presso l’Ateneo.

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