Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione

Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione

1. Ai sensi dell’articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, rilasciata nel rispetto delle regole e dei criteri enunciati dagli articoli da 7 a 9 del presente Regolamento, le seguenti attività:

a)    funzioni didattiche;

b)    funzioni di ricerca;

c)    compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;

d)    incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro.

8861