Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione
Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione1. Ai sensi dell’articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, rilasciata nel rispetto delle regole e dei criteri enunciati dagli articoli da 7 a 9 del presente Regolamento, le seguenti attività:
a) funzioni didattiche;
b) funzioni di ricerca;
c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
d) incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro.