Articolo 8 – Funzioni di ricerca

Articolo 8 – Funzioni di ricerca

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono assumere e svolgere funzioni di ricerca, anche con retribuzione, presso enti pubblici o privati, diversi dall’Ateneo.

2. Ai fini del presente Regolamento, integrano funzioni di ricerca i ruoli, comportanti responsabilità di gestione di fondi e/o di persone, assunti nell’ambito di progetti e/o programmi di ricerca facenti capo a enti pubblici o privati, diversi dall’Ateneo.

3. Non rientrano nell’ambito applicativo del presente articolo le collaborazioni scientifiche e le consulenze scientifiche disciplinate dall’articolo 20.

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