CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO
CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO 8861Articolo 11 – Attività libero-professionali e di lavoro autonomo
Articolo 11 – Attività libero-professionali e di lavoro autonomo1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse o di concorrenzialità con l'Ateneo.
2. Qualora, durante lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l’Ateneo, l’interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell’articolo 4.
Articolo 12 – Attività che possono essere svolte previa autorizzazione
Articolo 12 – Attività che possono essere svolte previa autorizzazione1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito, previa autorizzazione del Rettore, possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, legge n. 240 del 2010.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Rettore, acquisito il parere del Dipartimento di afferenza, valuta la compatibilità dell’incarico con l’adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interessi.
3. L’autorizzazione è rilasciata per anno accademico ed è suscettibile di rinnovo. Se l’attività si protrae per più di tre anni accademici consecutivi, l’autorizzazione rettorale viene concessa previo parere favorevole del Senato Accademico.