CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO 8861

Articolo 11 – Attività libero-professionali e di lavoro autonomo

Articolo 11 – Attività libero-professionali e di lavoro autonomo

1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse o di concorrenzialità con l'Ateneo.

2. Qualora, durante lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l’Ateneo, l’interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell’articolo 4.

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Articolo 12 – Attività che possono essere svolte previa autorizzazione

Articolo 12 – Attività che possono essere svolte previa autorizzazione

1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito, previa autorizzazione del Rettore, possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, legge n. 240 del 2010.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Rettore, acquisito il parere del Dipartimento di afferenza, valuta la compatibilità dell’incarico con l’adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interessi.

3. L’autorizzazione è rilasciata per anno accademico ed è suscettibile di rinnovo. Se l’attività si protrae per più di tre anni accademici consecutivi, l’autorizzazione rettorale viene concessa previo parere favorevole del Senato Accademico.

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