Articolo 11 – Attività libero-professionali e di lavoro autonomo

Articolo 11 – Attività libero-professionali e di lavoro autonomo

1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse o di concorrenzialità con l'Ateneo.

2. Qualora, durante lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l’Ateneo, l’interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell’articolo 4.

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