CAPO IV PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO
CAPO IV PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO 8861Articolo 13 – Competenza
Articolo 13 – Competenza1. L’organo competente per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento è il Rettore.
2. Qualora l’incarico concerna il Rettore stesso o il suo coniuge o un suo parente o un affine entro al quarto grado, l’organo competente è il Pro-Rettore Vicario.
3. Con riferimento ai docenti convenzionati con Aziende Sanitarie o IRCCS, fatte salve diverse intese raggiunte con gli enti interessati, la richiesta autorizzatoria viene trasmessa dal Rettore all’ente di riferimento, per l’acquisizione del relativo parere. In caso di riscontro negativo, il Rettore assume le proprie determinazioni tenuto conto delle relative motivazioni.
Articolo 14 – Carattere preventivo dell’autorizzazione
Articolo 14 – Carattere preventivo dell’autorizzazione1. L’autorizzazione costituisce il presupposto per il valido conferimento dell’incarico da parte del committente, nonché per l’accettazione e lo svolgimento da parte del docente.
2. Qualora l’incarico venga conferito da un soggetto pubblico nell’esercizio di poteri autoritativi, il docente interessato o il committente è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data del conferimento. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività connessa all’incarico.
Articolo 15 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
Articolo 15 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione1. In ossequio a quanto previsto dall’articolo 53 d.lgs. n. 165 del 2001, la richiesta di autorizzazione, redatta ai sensi dall’articolo 16, deve pervenire al Rettore con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento dell’incarico.
2. Il Rettore si pronuncia sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato riscontro entro il termine suddetto, la richiesta, ai sensi dell’articolo 53 d.lgs. n. 165 del 2001, si intende accolta se il soggetto committente è un ente pubblico; negli altri casi, si intende negata.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53 comma 10 d.lgs. n. 165 del 2001, qualora il docente presti temporaneamente servizio presso un’altra Amministrazione pubblica, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è di quarantacinque giorni. L’autorizzazione potrà essere concessa dal Rettore a prescindere dall'intesa con l’altra Amministrazione, ove quest’ultima non si pronunci entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa trasmessa dall’Università.
4. Il mancato rispetto del termine previsto dal comma 1 non osta alla trattazione della richiesta autorizzatoria. Restano, tuttavia, fermi i termini massimi di cui ai commi 2 e 3, relativi alla decisione da parte del Rettore.
Articolo 16 – Richiesta di autorizzazione e provvedimento autorizzatorio
Articolo 16 – Richiesta di autorizzazione e provvedimento autorizzatorio1. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata nel rispetto della prescritta modulistica e deve, in ogni caso, contenere:
a) l’indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
c) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento delle stesse con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e delle ore complessive previste;
d) l’indicazione dell’eventuale importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell’incarico;
e) la dichiarazione dell’interessato che l’attività non interferisce con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che non determina situazioni di conflitto di interessi o concorrenzialità con l’Ateneo e che non è riconducibile ad attività libero-professionale;
f) la dichiarazione dell’interessato relativa al possesso o meno di partita IVA.
2. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 configurano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 ss. d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000.
3. Alla richiesta deve essere allegata copia dell’atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell’incarico e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’istruttoria. La documentazione, se redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da una traduzione in italiano. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l’Amministrazione potrà richiedere ulteriori documenti, ai fini istruttori. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 15 rimane sospeso dalla data della richiesta a quella dell’acquisizione della documentazione mancante.
4. La richiesta di autorizzazione reca la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale attesta che l’incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione:
non arreca pregiudizio allo svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e gestionale del docente;
non si pone in conflitto di interessi o in concorrenza con l’attività del Dipartimento.
5. Il Direttore, inoltre, attesta che il docente interessato ha assolto i compiti didattici istituzionali affidati dal Dipartimento nell’ultimo anno accademico concluso alla data della richiesta autorizzatoria.
6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia presentata da un Direttore di Dipartimento, le dichiarazioni di cui ai commi precedenti competono al Direttore Vicario.
7. Salvi i casi di silenzio diniego contemplati dall’articolo 15 comma 2, il Rettore, in caso di diniego della richiesta autorizzatoria, decide con provvedimento motivato.
8. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell’autorizzazione, l’interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull’istanza di riesame il Rettore decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.
9. Il rigetto della richiesta autorizzatoria non impedisce all’interessato la riproposizione della medesima, ove risultino mutate le circostanze di fatto o la disciplina giuridica di riferimento.
10. Qualora, dopo il rilascio dell’autorizzazione e durante lo svolgimento dell’attività, dovessero sopravvenire modifiche relative alle caratteristiche indicate nella richiesta autorizzatoria, l’interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, che potrà revocare l’autorizzazione concessa, ove ne siano venuti meno i presupposti. Durante l’istruttoria, il Rettore può invitare il docente ad astenersi temporaneamente, in via cautelare, dallo svolgimento dell’attività.
Articolo 17 - Criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione
Articolo 17 - Criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione1. Fermo restando quanto previsto dai Capi precedenti, il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale è subordinato all’accertamento dei seguenti requisiti e presupposti di carattere generale:
a) l’incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione, non deve recare pregiudizio allo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al docente;
b) il docente interessato deve avere adempiuto ai propri compiti istituzionali. In particolare, devono risultare soddisfatti entrambi i seguenti criteri:
quanto all’attività di ricerca: deve avere soddisfatto l’indice di produzione scientifica, secondo la definizione della Commissione Valutazione e Ricerca (CVR), nell’ultima rilevazione utile alla data di presentazione della richiesta autorizzatoria;
quanto all’attività didattica: deve avere assolto i propri compiti didattici istituzionali affidati dal/i Dipartimento/i nell’ultimo anno accademico concluso alla data di presentazione della richiesta autorizzatoria.
2. Qualora, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l’Ateneo, l’interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell’articolo 4.
Articolo 18 – Obblighi di trasparenza
Articolo 18 – Obblighi di trasparenza1. Ai sensi dell’art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165 del 2001, l’Università, entro quindici giorni dal rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, comunica, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli estremi dell’incarico autorizzato, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico medesimo e del compenso lordo, ove previsto.
2. Con riferimento agli incarichi autorizzati, entro quindici giorni dall’erogazione del relativo compenso, i soggetti pubblici o privati che hanno conferito l’incarico sono tenuti a comunicare all’Università i seguenti dati:
- codice fiscale;
- importo lordo corrisposto;
- periodo di liquidazione del compenso;
- riferimento al numero di protocollo dell’autorizzazione dell'incarico.
3. L’Ateneo comunica tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico autorizzato, i compensi, della cui erogazione abbia avuto comunicazione ai sensi del comma precedente.
4. Qualora il compenso effettivamente erogato risulti significativamente diverso da quello indicato in sede di richiesta autorizzatoria, l’interessato è tenuto a fornire al Rettore opportuni chiarimenti in merito, entro trenta giorni dalla ricezione del compenso. In assenza, il Rettore è legittimato ad attivarsi ex officio. L’assenza di adeguata giustificazione di rilevanti scostamenti al rialzo potrà essere tenuta in considerazione in caso di nuove richieste autorizzatorie.
Articolo 19 – Obblighi di pubblicità
Articolo 19 – Obblighi di pubblicità1. L'Università cura la tenuta dell'elenco degli incarichi autorizzati, suddivisi per anno, in ossequio alla normativa di settore. Tale elenco è reso pubblico nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.