Articolo 13 – Competenza

Articolo 13 – Competenza

1. L’organo competente per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento è il Rettore.

2. Qualora l’incarico concerna il Rettore stesso o il suo coniuge o un suo parente o un affine entro al quarto grado, l’organo competente è il Pro-Rettore Vicario.

3. Con riferimento ai docenti convenzionati con Aziende Sanitarie o IRCCS, fatte salve diverse intese raggiunte con gli enti interessati, la richiesta autorizzatoria viene trasmessa dal Rettore all’ente di riferimento, per l’acquisizione del relativo parere. In caso di riscontro negativo, il Rettore assume le proprie determinazioni tenuto conto delle relative motivazioni.

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