Articolo 15 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
Articolo 15 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione1. In ossequio a quanto previsto dall’articolo 53 d.lgs. n. 165 del 2001, la richiesta di autorizzazione, redatta ai sensi dall’articolo 16, deve pervenire al Rettore con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento dell’incarico.
2. Il Rettore si pronuncia sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato riscontro entro il termine suddetto, la richiesta, ai sensi dell’articolo 53 d.lgs. n. 165 del 2001, si intende accolta se il soggetto committente è un ente pubblico; negli altri casi, si intende negata.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53 comma 10 d.lgs. n. 165 del 2001, qualora il docente presti temporaneamente servizio presso un’altra Amministrazione pubblica, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è di quarantacinque giorni. L’autorizzazione potrà essere concessa dal Rettore a prescindere dall'intesa con l’altra Amministrazione, ove quest’ultima non si pronunci entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa trasmessa dall’Università.
4. Il mancato rispetto del termine previsto dal comma 1 non osta alla trattazione della richiesta autorizzatoria. Restano, tuttavia, fermi i termini massimi di cui ai commi 2 e 3, relativi alla decisione da parte del Rettore.