Articolo 18 – Obblighi di trasparenza
Articolo 18 – Obblighi di trasparenza1. Ai sensi dell’art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165 del 2001, l’Università, entro quindici giorni dal rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, comunica, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli estremi dell’incarico autorizzato, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico medesimo e del compenso lordo, ove previsto.
2. Con riferimento agli incarichi autorizzati, entro quindici giorni dall’erogazione del relativo compenso, i soggetti pubblici o privati che hanno conferito l’incarico sono tenuti a comunicare all’Università i seguenti dati:
- codice fiscale;
- importo lordo corrisposto;
- periodo di liquidazione del compenso;
- riferimento al numero di protocollo dell’autorizzazione dell'incarico.
3. L’Ateneo comunica tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico autorizzato, i compensi, della cui erogazione abbia avuto comunicazione ai sensi del comma precedente.
4. Qualora il compenso effettivamente erogato risulti significativamente diverso da quello indicato in sede di richiesta autorizzatoria, l’interessato è tenuto a fornire al Rettore opportuni chiarimenti in merito, entro trenta giorni dalla ricezione del compenso. In assenza, il Rettore è legittimato ad attivarsi ex officio. L’assenza di adeguata giustificazione di rilevanti scostamenti al rialzo potrà essere tenuta in considerazione in caso di nuove richieste autorizzatorie.