CAPO VI LIMITI, CONTROLLI E SANZIONI

CAPO VI LIMITI, CONTROLLI E SANZIONI 8861

Articolo 21 – Svolgimento di attività in assenza della prescritta autorizzazione

Articolo 21 – Svolgimento di attività in assenza della prescritta autorizzazione

1. Nel caso in cui risulti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente e in via preliminare il docente interessato, affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l’azione disciplinare e l’applicazione di più gravi sanzioni.

2. Ai sensi dell’articolo 53 comma 7 d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di svolgimento di incarichi extraistituzionali in assenza della prescritta autorizzazione preventiva o di attività extraistituzionali vietate, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata dell’Università, per essere destinato a incrementare il fondo premiale di cui all’articolo 9 legge n. 240 del 2010.

3. Ai sensi dell’articolo 53 comma 7-bis d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui al comma precedente, l’omissione del versamento del compenso da parte del docente, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

4. L’infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell’ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze, per le finalità di cui all’articolo 53 commi 7, 8 e 9 d.lgs. n. 165 del 2001.

5. Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali in assenza della prescritta autorizzazione preventiva o di attività extraistituzionali vietate è rilevante ai fini disciplinari, ai sensi dell’art. 88 R.d. 31 agosto 1933 n. 1592.

6. Gli Uffici competenti adottano misure funzionali al monitoraggio del rispetto delle previsioni del presente Regolamento. In particolare, verrà predisposto un sistema di verifica annuale, condotta a campione, su una quota di personale pari ad almeno il 10% dei docenti in servizio, in aggiunta agli accertamenti conseguenti a segnalazioni di possibili violazioni o a rilievi ex officio delle stesse.

7. È dovere di ciascun docente collaborare al corretto svolgimento dell’attività ispettiva in materia.

8. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti.

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Articolo 22 – Limiti e divieti di utilizzo di spazi, beni e dotazioni strumentali/bibliografiche di Ateneo

Articolo 22 – Limiti e divieti di utilizzo di spazi, beni e dotazioni strumentali/bibliografiche di Ateneo

1. Le attività contemplate dai Capi II, III e V, in quanto estranee ai doveri istituzionali del personale docente, non legittimano, ai fini del loro espletamento, l’utilizzo di spazi, beni o dotazioni strumentali/bibliografiche dell’Ateneo, ove tale utilizzo comporti costi aggiuntivi per l’Ateneo o distrazione di beni o dotazioni strumentali/bibliografiche.

2. È in ogni caso precluso l’utilizzo di spazi, beni o dotazioni strumentali/bibliografiche dell’Ateneo, per lo svolgimento, da parte dei professori in regime di impegno a tempo definito, delle attività contemplate dall’articolo 11.

3.  Le attività contemplate dai Capi II, III e V non consentono in ogni caso al personale docente di avvalersi della collaborazione di personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.

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