Articolo 22 – Limiti e divieti di utilizzo di spazi, beni e dotazioni strumentali/bibliografiche di Ateneo
Articolo 22 – Limiti e divieti di utilizzo di spazi, beni e dotazioni strumentali/bibliografiche di Ateneo1. Le attività contemplate dai Capi II, III e V, in quanto estranee ai doveri istituzionali del personale docente, non legittimano, ai fini del loro espletamento, l’utilizzo di spazi, beni o dotazioni strumentali/bibliografiche dell’Ateneo, ove tale utilizzo comporti costi aggiuntivi per l’Ateneo o distrazione di beni o dotazioni strumentali/bibliografiche.
2. È in ogni caso precluso l’utilizzo di spazi, beni o dotazioni strumentali/bibliografiche dell’Ateneo, per lo svolgimento, da parte dei professori in regime di impegno a tempo definito, delle attività contemplate dall’articolo 11.
3. Le attività contemplate dai Capi II, III e V non consentono in ogni caso al personale docente di avvalersi della collaborazione di personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.