Articolo 24 – Entrata in vigore

Articolo 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2020 e si applica alle richieste di autorizzazione presentate successivamente a tale data. Le autorizzazioni concesse in precedenza, conservano validità nei limiti del rispettivo provvedimento autorizzatorio.

2. Con riferimento alle attività esercitabili liberamente ai sensi del Capo V, gli effetti del presente Regolamento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. Da tale data, pertanto, cessa l’obbligo di comunicazione preventiva al Rettore delle suddette attività.

8861