Articolo 3
Articolo 31. A ogni lista rappresentata in almeno uno degli organi predetti è assegnata una quota base di 250 euro.
2. A ogni lista vengono altresì assegnati 10 euro per ogni seggio coperto nei predetti organi.
1. A ogni lista rappresentata in almeno uno degli organi predetti è assegnata una quota base di 250 euro.
2. A ogni lista vengono altresì assegnati 10 euro per ogni seggio coperto nei predetti organi.