Articolo 4

Articolo 4

1.    L’assegnazione può essere impiegata per spese di informazione politica universitaria, che si configurino nelle seguenti tipologie:

a.    spese tipografiche e di copisteria;

b.    spese per attività aggregativa rivolta a studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, dottorandi, iscritti a Master universitari e agli specializzandi regolarmente iscritti all’Università degli studi di Trieste, purché posta in un contesto di dibattito e informazione politica universitaria presso le sedi universitarie e svolta nel rispetto dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, della legislazione italiana e dei principi democratici della Costituzione Italiana;

c.     spese per attività di pubblicità, anche on line, della lista e delle sue attività.

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