Art. 3 - Associazioni studentesche

Art. 3 - Associazioni studentesche

1.    Sono considerate Associazioni studentesche le Associazioni di studenti regolarmente iscritti all’Università degli studi di Trieste costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti dell’Università di Trieste e senza fini di lucro, attività di carattere sociale e culturale, ricreativo, formativo, di sostegno alla didattica e di organizzazione e gestione di spazi per lo studio in possesso dei seguenti requisiti:

a.    Essere Associazioni studentesche fondate da studenti dell’Università di Trieste o sezioni locali di Associazioni studentesche nazionali od internazionali;

b.    Avere una base associativa, nella sede locale, non inferiore alle 10 unità, composta per almeno il 90% da studenti dell’Università di Trieste.

c.     Essere regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d.    Avere uno Statuto ispirato a principi di democrazia e trasparenza, che preveda l’elezione degli organi direttivi da parte degli associati;

e.    Avere finalità rivolte, in via esclusiva o di assoluta prevalenza, alla promozione di attività sociali e culturali destinate senza fini di lucro all’utenza universitaria;

f.      Avere tra gli Organi Direttivi le figure di Presidente, Vicepresidente o Segretario, Tesoriere o Revisore dei conti.

2.    Il Presidente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello Statuto e delle cariche sociali, nonché ogni altro elemento di potenziale rilievo ai fini del mantenimento dei requisiti previsti.

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