Art. 5 - Gruppi studenteschi

Art. 5 - Gruppi studenteschi

1.    Sono tali, agli effetti del presente Regolamento, Gruppi di:

a.    almeno 45 studenti regolarmente iscritti all’Università di Trieste;

b.    che sottoscrivano l’adesione al gruppo con l’indicazione del nome, cognome, numero di matricola e di carta d’identità, e l’accettazione della responsabilità solidale verso l’Ateneo in merito alle attività organizzate e alla corretta fruizione dei contributi ricevuti;

c.     che i firmatari abbiano designato tra i propri componenti un Responsabile nonché un Supplente che lo sostituisca in caso di impedimento; quali referenti e primi responsabili nei confronti dell’Ateneo per tutti gli aspetti inerenti la richiesta e la gestione dei fondi.

2.    I Gruppi sono sciolti alla data stabilita dal Bando come termine finale per la conclusione delle attività dell’anno di riferimento.

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