Art. 12 - Commissione valutatrice

Art. 12 - Commissione valutatrice

1.    La valutazione delle domande di contributo regolarmente pervenute e non escluse ai sensi dell’art. 11, è effettuata da una Commissione, designata dal Consiglio degli Studenti e nominata con Decreto Rettorale, così composta:

a.    Presidente del Consiglio degli Studenti che, in caso di impossibilità o incompatibilità, sarà sostituito da uno dei due Vicepresidenti;

b.    Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

c.     Un rappresentante per ogni gruppo consiliare del Consiglio degli Studenti; per questa carica il Decreto Rettorale prevederà due supplenti;

d.    Un Rappresentante degli studenti dell’Università di Trieste nel Comitato degli studenti di ARDISS, scelto dal Consiglio degli Studenti dell’Ateneo;

e.    Un Rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Ateneo, scelto dal Consiglio degli Studenti;

f.      Un Rappresentante degli studenti nel Comitato Universitario per lo sport, scelto dal Consiglio degli Studenti;

2.    Non possono far parte della Commissione gli studenti che ricoprono i seguenti ruoli in Gruppi o Associazioni che, nella stessa annualità, presentino domanda di finanziamento:

a.    Responsabile o il suo Supplente

b.    Presidente di un’Associazione o il suo Delegato, ovvero coloro che ricoprono cariche direttive.

3.    I Rappresentanti dei Gruppi consiliari saranno individuati dal rispettivo Capogruppo, unitamente a due supplenti (primo e secondo supplente) che, nell’ordine, sostituiranno il Rappresentante in caso di decadenza o di motivata impossibilità. Il Capogruppo comunicherà i nominativi all’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti entro 5 giorni dal termine stabilito dal Bando per la presentazione delle domande di finanziamento.

4.    I componenti della Commissione non possono delegare soggetti terzi per le funzioni normate dal presente Regolamento.

5.    La Commissione è presieduta e moderata dal Presidente del Consiglio degli Studenti o chi ne fa le veci.

6.    Le deliberazioni sono adottate secondo quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto dell’Università di Trieste.

7.    Delle sedute viene redatto verbale a cura del Segretario verbalizzante che viene scelto dal Consiglio degli Studenti tra i suoi componenti, unitamente ad un segretario supplente che ne farà le veci in caso di impedimento.

8.    In mancanza di entrambi il verbale sarà redatto da un componente della Commissione individuato dal Presidente.

9.    Ogni rappresentante di ciascun gruppo consiliare ha diritto di fare inserire proprie note scritte nel verbale.

10.  Il Segretario verbalizzante che non sia componente della Commissione non ha diritto di voto.

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