Art. 14 - Fondi attribuiti al Consiglio degli Studenti

Art. 14 - Fondi attribuiti al Consiglio degli Studenti

1.    I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti sono destinati ad iniziative approvate con delibera del Consiglio medesimo.

2.    Tali iniziative:

a.    non sono sostitutive, ma possono integrare e coordinare le attività culturali e sociali svolte da Associazioni, e Gruppi studenteschi;

b.    devono essere rivolte alla generalità degli studenti;

c.     sono svolte con l’intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;

d.    sono rivolte alla comunità cittadina e istituzionale, italiana ed internazionale;

e.    sono dirette a favorire la promozione di pratiche sociali e civili di inclusione sociale.

3.    I fondi vengono gestiti con le stesse modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando per gli altri beneficiari, laddove per “Responsabile” e “Responsabile supplente” devono intendersi, rispettivamente, il Presidente e il Vicepresidente anziano del Consiglio degli Studenti.

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