Art. 15 - Fondi attribuiti alle Liste universitarie
Art. 15 - Fondi attribuiti alle Liste universitarie1. Le Liste universitariedevono rendicontare il contributo annuo speso per l’attività di informazione politica universitaria, secondo le stesse modalità stabilite per la rendicontazione del contributo assegnato ad Associazioni e Gruppi per la realizzazione delle attività culturali e sociali.
2. Per la gestione di tali fondi si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per il finanziamento delle Liste universitarie.