Art. 16 - Attività finanziabili
Art. 16 - Attività finanziabili1. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative culturali e ricreative che siano di significativo interesse degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste e rivestano, a giudizio della Commissione valutatrice, apprezzabili contenuti culturali o che offrano occasioni di socializzazione.